L'arbitrato è uno strumento, alternativo alla giurisdizione dello Stato, per risolvere liti civili e commerciali in ambito nazionale ed internazionale.
Attraverso l'arbitrato le parti potranno affidare la decisione della lite a soggetti di propria scelta e fiducia, che potranno definirla attraverso un lodo rituale (avente valore di sentenza) ovvero un lodo irrituale (avente valore contrattuale), senza doversi rivolgere alla lenta giustizia civile statale.
Il lodo arbitrale può inoltre essere eseguito in gran parte del mondo, in ragione dell’esistenza di convenzioni internazionali, sicché l’arbitrato rappresenta un utilissimo strumento di risoluzione delle controversie anche tra parti di nazionalità diverse.
L'arbitrato ha base nella volontà delle parti ed è possibile ricorrervi ove le parti abbiano preventivamente inserito nel contratto o nello statuto sociale una clausola arbitrale oppure, a lite già insorta, ove addivengano alla redazione di un compromesso.
Il ricorso all'arbitrato implica la volontà delle parti di derogare alla giurisdizione dello Stato. Esistono molteplici e distinte forme di arbitrato.
L'arbitrato e' un giudizio privato in cui le parti affidano la risoluzione delle controversie ad un giudice privato di fiducia dei litiganti, allo scopo di far propria la sua decisione, quale regolamentazione del rapporto litigioso.
Leggi tutto: L'arbitratoL'ordinamento italiano annovera più forme di arbitrato. L'istituto dell'arbitrato rituale è la forma più regolamentata ed è prevista nel Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) dove altre forme arbitrali sono previste da norme sostanziali e speciali oltre che dalla prassi.
LE FORME DELL’ ARBITRATO INTERNO
Leggi tutto: L'arbitrato interno o nazionaleLe parti possono altresì ricorrere ad un arbitrato c.d. Amministrato, quando intendono avvalersi nella scelta e determinazione degli arbitri e/o delle regole del procedimento di Enti od Istituzioni arbitrali, accettando regole precostituite.
Quando le parti si avvalgono di un arbitrato amministrato si impegnano il più delle volte a veder designati gli arbitri dall’albo dell’Istituzione o veder disciplinate le procedure secondo regolamenti precostituiti.
I procedimenti arbitrali gestiti dal T.A.B. sono anch'essi una forma (seppur atipica) di arbitrato amministrato.
L’arbitrato internazionale secondo la Convenzione dell’Aia (1907) «ha per oggetto il regolamento di liti fra Stati per opera di giudici di loro scelta e sulla base del rispetto del diritto. Il ricorso all’arbitrato implica l’impegno di assoggettarsi in buona fede alla pronuncia».
Leggi tutto: L'arbitrato nel diritto internazionaleVANTAGGI DELL’ARBITRATO ED IN PARTICOLARE DELL’ARBITRATO T.A.S.
Il Tribunale Arbitrale Specializzato di Bari (T.A.S.), amministra procedimenti di arbitrato rituale e irrituale, avvalendosi delle proprie Sezioni specializzate, tutte composte da arbitri altamente qualificati e appartenenti a eccellenze nelle rispettive materie di competenza, offrendo così una reale possibilità alle parti di sottrarsi ai tempi interminabili, ai costi del giudizio ordinario. L’obiettivo primario del Tribunale Arbitrale Specializzato di Bari è di mettere a disposizione dei litiganti solo arbitri particolarmente competenti nelle materie del contendere.
Non secondario è l'obiettivo di adiuvare i litiganti a scegliere la forma di arbitrato più idonea alle loro esigenze; di assisterli nella preventiva regolamentazione del procedimento; obiettivo prioritario del TAS è che il giudizio arbitrale non sia eccessivamente oneroso.
L'obiettivo della professionalità degli arbitri viene perseguito a monte:
- attraverso la decisione di suddividere l’albo degli arbitri TAS per settori di specializzazione;
- attraverso la determinazione di cooptare gli arbitri secondo criteri di competenza e moralità;
Attraverso la scelta –almeno nella fase di avvio- di prevedere solo 5 arbitri (con due nominativi di riserva per le ipotesi di astensione, incompatibilità, ecc…) per ogni settore di specializzazione.
L’intento del TAS è anche quello di “creare” la domanda arbitrale anche quando la clausola compromissoria non vi sia.
Le parti che debbono avviare un contenzioso possono affidarsi al TAS che, tra i suoi compiti, ha quella di sondare la devoluzione in arbitri della controversia e svolgere quell'attività di consulenza prodromica a mettere d'accordo i litiganti nella scelta della forma di arbitrato più adeguata e del professionista di più idoneo.
Consapevoli che per le parti in lite la designazione dell’arbitro costituisce il momento di maggiore asperità e sospetto, essendo sempre vivo il dubbio che una scelta errata (più che la situazione sostanziale) possa condizionare l’esito della lite, il TAS, a valle, dedica molta attenzione anche alle modalità di selezione degli arbitri all'interno di ogni sezione specializzata.
Numerose sono le possibilità che hanno le parti anche nella scelta dei criteri di designazione (sorteggio, rotazione, ecc....) che il TAS deve applicare per la designazione dell'arbitro (o degli arbitri). Soluzioni innovative vengono previste per le parti più esigenti.
Tra le misure tese a dare piena affidabilità nelle designazioni e sicuro riparo da interferenze di sorta, si segnala quello della trasparenza, anche nelle operazioni di designazione, con possibilità per la parti di partecipare alle operazioni di sorteggio; possibilità ovvero –a richiesta- che le operazioni vengano svolte con l’assistenza di un Notaio e/o prevedendo la registrazione filmata delle operazioni di sorteggio.
Ulteriore obiettivo perseguito dal TAS è quello della celerità dei procedimenti e del deposito delle decisioni, limitando così la tempistica di durata dell’arbitrato notevolmente al di sotto dei tempi previsti nel codice di rito all’art.820 c.p.c.
Tra le opzioni che il TAS assicura alle parti vi è quella di poter convenire –con apposita previsione o con richiesta congiunta- l’adozione di un vero e proprio procedimento accelerato con tempi notevolmente ridotti.
Ulteriore punto di forza del servizio di giustizia privata TAS è quello del contenimento dei costi del servizio. Contenimento che si attua innanzitutto con alcune scelte di fondo che connotano il servizio di giustizia privata del TAS, dando impulso alla decisione attraverso l'arbitro singolo, ritenendo che il più delle volte la previsione della clausola binaria, porta nel ruolo degli arbitri nominati dalle parti figure professionali “di parte”, cioè prive di quella autonomia necessaria al decidere (che talvolta sono pure formalmente compromesse, come chi ha dismesso la. casacca di difensore per indossare quella di arbitro) assai spesso portatori di posizioni precostituite non utili alla serena decisione della controversia ma talvolta fonte di provvedimenti di compromesso che annacquano la qualità della decisione arbitrale.
Tenere le posizioni di parte fuori dall’Organo decidente e dunque scegliere un arbitro unico qualificato consente di ridurre ad un terzo la spesa per la decisione arbitrale.
Così come in caso di scelta dell’opzione Collegiale, inserire direttamente nel Collegio un arbitro tecnico invece di disporre una CTU, consente di ridurre sensibilmente i costi del procedimento a vantaggio dei litiganti.
Il TAS prevede più sezioni specializzate tecniche proprio per offrire le professionalità necessarie alla controversie di particolare complessità specialistica.
Ovviamente la complessità delle possibilità ed opzioni che il TAS offre, anche in termini di costruzione su misura dell’organo decidente, viene valorizzata attraverso la consulenza che la Segreteria offre ai litiganti prima della costituzione dell’Organo giudicante, sia nell’ambito di quell’attività di impulso alla soluzione arbitrale che viene offerta dal TAS quale servizio alle parti assolutamente innovativo, sia semplicemente con una opportuna integrazione della volontà compromissoria esistente.