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Il lodo arbitrale può inoltre essere eseguito in gran parte del mondo, in ragione dell’esistenza di convenzioni internazionali, sicché l’arbitrato rappresenta un utilissimo strumento di risoluzione delle controversie anche tra parti di nazionalità diverse.
L’arbitrato viene dunque utilizzato per dirimere le questioni internazionali tra gli Stati, per risolvere controversie relative al commercio internazionale o per dirimere liti tra persone fisiche o giuridiche del medesimo Stato, senza rivolgersi alla giustizia statale.

Conferenza stampa di Presentazione del Tribunale arbitrale specializzato di Bari
Fiera del Levante- Bari,
Sala Triggiani
Lunedì 14 settembre 2015 ore 12,00

Presentazione

TRIBUNALE ARBITRALE SPECIALIZZATO DI BARI

 

Per comprendere il significato, la funzione ed il valore sociale della costituzione del Tribunale arbitrale specializzato di Bari non si può prescindere dal tratteggiare brevemente il concetto di arbitrato.

 

L’ARBITRATO

L'arbitrato è uno strumento privato, alternativo alla giurisdizione dello Stato, per risolvere liti civili e commerciali in ambito nazionale ed internazionale.

E’ nota la recente devoluzione in arbitrato della lite tra Italia ed India sui Marò: l’arbitrato è menzionato tra i mezzi pacifici di soluzione delle controversie nell’art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, ed è  una forma di regolamento giudiziale, in quanto la procedura si conclude con una decisione arbitrale che ha efficacia obbligatoria per le parti.

Il lodo arbitrale può inoltre essere eseguito in gran parte del mondo, in ragione dell’esistenza di convenzioni internazionali, sicché l’arbitrato rappresenta un utilissimo strumento di risoluzione delle controversie anche tra parti di nazionalità diverse.

L’arbitrato viene dunque utilizzato per dirimere le questioni internazionali tra gli Stati, per risolvere controversie relative al commercio internazionale o per dirimere liti tra persone fisiche o giuridiche del medesimo Stato, senza rivolgersi alla giustizia statale.

 

PERCHE’ COSTITUIRE UN TRIBUNALE ARBITRALE ORA

L’arbitrato affonda le sue radici nel diritto romano, tuttavia l’esigenza di un servizio di giustizia privata che si affianchi a quello pubblico è oggi particolarmente sentita non solo in ragione della particolare lentezza e delle disfunzioni del sistema giustizia pubblico, ma anche in ragione, purtroppo, di un sempre più diffuso sentimento di preoccupazione nei confronti della giustizia civile.

Per vero, anche negli Stati Uniti -il cui sistema giudiziario -se pure sommario- non ha gli annosi problemi di quello italiano- si assiste alla c.d. <<fuga dai Tribunali>> 1 verso soluzioni del contenzioso extrastatuali.

Nonostante il legislatore abbia preso piena consapevolezza che la lentezza della giustizia civile è un freno all’economia 2, non riesce ad intervenire (men che mai efficacemente) sulle disfunzioni del processo 3.

La tragica ed endemica carenza di risorse penalizza ogni iniziativa e gli stessi Giudici togati si trovano ad affrontare un carico di arretrato che, nonostante gli sforzi profusi dai singoli magistrati, rende irrimontabile il ritardo fisiologico dei procedimenti civili 4.

La giustizia privata e le ADR in questo quadro non certo limpido di inefficienza vengono viste come un possibile rimedio, ma il nostro legislatore non è all’altezza di legiferare in modo da realmente agevolare l’espansione della giustizia privata: il recente d.l. 132/2014 5 ha tentato in -pur maniera può dirsi grossolana e certamente inefficace- di favorire il ricorso alla giustizia privata consentendo il trasferimento in arbitrato del contenzioso pendente dinanzi al Giudice togato.

Tuttavia, pur prevedendo il consenso presunto per le p.A. per cause sino a 50.000,00 euro, la novella non ha avuto effetto: ci consta che su Bari i procedimenti giunti sul tavolo del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari siano uno o due al massimo ( a distanza di quasi un anno dalla emanazione della riforma).

In questo quadro disarmante di disfunzione, vengono invece in soccorso, ad alimentare le speranze, i numeri strabilianti raggiunti in tempi brevissimi dall'arbitrato finanziario istituito presso la Banca d'Italia, che in soli tre anni di funzionamento vede rivolgersi un contenzioso di circa 500 vertenze al mese ed una capacità di definizione di ben 4.000 ricorsi l’anno6.

Seppure risulti irripetibile il ruolo centrale della Banca D’Italia, legato al prestigio di un’istituzione unica (non guasta il ruolo di controllore che svolge), il fenomeno dell’ABF dimostra che la via arbitrale è possibile se si attribuisce rilevanza ad una serie di fattori (di cui si è tenuto conto nella fondazione del Tribunale Arbitrale specializzato di Bari):

-la scelta delle parti di rinunziare alla giustizia togata è legata al prestigio dell’istituzione arbitrale che deve fungere da garanzia che la lite venga definita in maniera seria ed in tempi rapidi;

-l’importanza di un approccio serio e rigoroso dell’istituzione nella scelta degli arbitri;

-la scelta di non costringere obbligatoriamente le parti ad un risultato vincolante;

-l’impostazione del procedimento in termini di servizio, dunque, con attenzione alla elevata funzione sociale e soprattutto con costi moderati.

Si deve coagulare il consenso delle parti alla devoluzione in arbitri anche quando sono in lite e reciprocamente sospettose, sicchè non devono esservi ombre sulla indipendenza ed imparzialità dell’Istituzione e degli arbitri.

Il modello dell'arbitrato bancario e finanziario è innovativo soprattutto per la selezione degli arbitri che esso ha implicato, l’Istituzione deve avere cura di formare Collegi sempre composti da esperti selezionati nell’ambito di ogni settore: non dunque pletore di nominativi inseriti “a domanda” in un albo, la cui professionalità è tutta da verificare, ma poche persone valide di notoria o accertata competenza specialistica e molto motivate nel lavorare con successo anche per tutelare la propria immagine professionale e quella dell’istituzione.Il Tribunale arbitrale specializzato di Bari (o T.A.B.) fa tesoro di questa esperienza positiva ed intende rispondere appieno al bisogno, fortemente sentito dal ceto forense, di una corsia di accelerazione non solo per controversie di particolare rilievo economico e settoriale, ma anche per controversie di media rilevanza.

L’arbitrato tuttavia non può ambire a risolvere magicamente il problema dell’arretrato del processo; dunque con la costituzione del Tribunale arbitrale di Bari si ambisce solo ad apprestare un celere canale di definizione delle controversie che soddisfi le esigenze di giustizia e celerità nella definizione delle liti, esigenze particolarmente sentite dal ceto imprenditoriale e professionale.

Il TAB fa tesoro dell’esperienza dell’ABF, assicurando ai futuri utenti dei propri servizi la competenza e professionalità degli arbitri esperti, con grande attenzione ai tempi di definizione ed ai costi dei procedimenti.

Il Tribunale arbitrale specializzato di Bari è dunque, una istituzione che offre un articolato servizio di giustizia privata per cittadini, operatori economici, società di ogni tipo, per rapporti con pubbliche amministrazioni, particolarmente vicino alle esigenze delle parti:

-in quanto cerca la costruzione di un rapporto di autentica fiducia tra i propri esperti e gli utenti del servizio;

-in quanto si pone l’obiettivo di dare ausilio alle parti, anche con una consulenza preventiva nella scelta dei procedimenti, di aiutare i litiganti ad individuare nel ventaglio di procedimenti esistenti quale sia il più adeguato nell’interesse di entrambi i contraenti;

-in quanto il TAB per la delicatissima fase di designazione dell’arbitro, appresta una serie di meccanismi che assicurano la terzietà della scelta, cercando se possibile l’accordo, se non direttamente sulla persona (gradita ad entrambi), sui criteri per la sua individuazione.

Dunque un rapporto di servizio tra l’istituzione e le parti, etico e trasparente, dove la definizione dei costi del procedimento è preventiva e senza sorprese; dove le nomine nelle rose disponibili avvengono tramite sorteggio o secondo diverse modalità rimesse alla volontà congiunta delle parti, dove viene dismesso il potere di selezionare gli arbitri all’interno delle rose sull’altare della trasparenza ed a presidio della vera terzietà.

Particolare attenzione viene dedicata alle incompatibilità del designato chiamato a rendere per ogni procedimento una dichiarazione di divulgazione (dei propri rapporti con le parti ed i difensori) e di indipendenza.

Il Tribunale arbitrale, dunque, si prefigge il compito di presidiare la terzietà e l’indipendenza del servizio di giustizia privata anche con controlli qualitativi successivi alla definizione del procedimento.

Non mancano servizi molto innovativi come la possibilità di attivare procedimenti senza clausola compromissoria, o la possibilità di accertamenti tecnici privati in contraddittorio o solo su istanza di parte.

Ulteriore punto di forza del Tribunale e di massima avanguardia, anche rispetto ad altre istituzioni arbitrali, è l’organizzazione del Tribunale in sezioni, secondo una struttura ormai familiare per gli operatori del diritto, ma con la possibilità di costituire –su richiesta delle parti- Collegi misti, formati da professionisti di diverse competenze, sì da portare all’interno del collegio giudicante competenze tecniche specialistiche.

L’ABF insegna che per le esigenze del mondo imprenditoriale (ma ciò vale anche per i cittadini comuni e nel rapporto con le pubbliche amministrazioni), diviene sempre meno importante avere un titolo esecutivo, essendo più utile evitare il contenzioso e che dunque può essere vincente anche la strada di evitare le decisioni vincolanti, acquisendo semplicemente autorevoli pareri che spingano gli interessati verso le giuste composizioni delle liti, evitando così sia le aule di Tribunale, sia il giudizio arbitrale.

Il Tribunale arbitrale è in grado di offrire tramite i suoi esperti, pareri e stime ad altissimo grado di affidabilità, sia in ragione della multidisciplinarietà delle competenze specialistiche che può mettere in campo, sia per la reale terzietà in cui i suoi professionisti possono operare, in ragione dell’assenza di condizionamenti, determinata dalla mancanza di un vincolo diretto tra chi commissiona il parere e chi è chiamato a renderlo. Non mancano inoltre, come detto, meccanismi di controllo istituzionale sulla qualità ed imparzialità dell’operato degli esperti.

 

 

COME SI ACCEDE AI SERVIZI DEL TRIBUNALE ARBITRALE .

Trattandosi di strumenti e procedure fondati esclusivamente sul consenso delle parti e non su poteri autoritativi, la richiesta dei servizi, va avviata con una libera domanda della parte interessata a risolvere un proprio caso.

Per procedere in arbitri è altresì necessario un mandato congiunto ovvero la c.d. convenzione di arbitrato, essendo come è noto la potestas judicandi degli arbitri fondata sulla volontà delle parti di fare come proprio il deliberato degli arbitri.

Viene apprestato un procedimento per ricercare preventivamente la volontà di definire la controversia in arbitrato o con un parere non vincolante, procedimento che può essere attivato anche solo da una delle parti; si tratta dunque di soluzione inedita ed innovativa che supera la necessità della previa esistenza della clausola compromissoria nel contratto e libera potenzialmente il ricorso all’arbitrato per tutte le controversie, nelle quali entrambe le parti siano interessate a devolvere la lite in arbitri.

Vi sono poi servizi che la parte può autonomamente richiedere anche solo per disporre di un parere su come comportarsi o regolarsi (prima che il contenzioso o la situazione di contrasto vengano in essere). Ovvero si può ottenere una stima ai fini di una vendita o di una sistemazione testamentaria, o altra composizione di interessi privati.

Semplici spiegazioni ed illustrazioni dei servizi sono sul sito www.Tribunalearbitralebari.it , tuttavia ancora in fase di implementazione.

Istruzioni più dettagliate sui procedimenti sono poi nel regolamento del Tribunale arbitrale, sempre scaricabile dal sito.

 

I NOSTRI ESPERTI

Se l’organizzazione è forma, la sostanza del Tribunale arbitrale specializzato di Bari sono gli esperti: non solo professionisti competenti, ma persone di prestigio, note anche per la propria etica professionale.

Ogni macrosettore di competenza ne prevede pochi per garantire il requisito della professionalità, ma nel numero necessario a non consentire alle parti (come avviene in qualsiasi sezione di Tribunale) di individuare preventivamente colui che giudicherà la propria controversia prima della proposizione della causa.

I settori di competenza sono assai più estesi delle aree del contenzioso togato, generando un’offerta di servizi per alcuni aspetti persino più ampia di quella pubblica.

La prima sezione, è composta da medici legali, esperti di questioni relative alla determinazione delle lesioni fisiche, nesso causale e responsabilità medica.

La seconda sezione, è composta da ingegneri e copre l’area del contenzioso in materia di progettazione di immobili, appalti di costruzione, lavori, vizi di opere, ecc.

La terza sezione, dedicata alle imprese, è organizzata in sottosezioni : la 3.1 formata da avvocati esperti in diritto societario, proprietà industriale, concorrenza e segni distintivi; la 3.2 composta da esperti in materia creditizia, diritto finanziario e prodotti finanziari; la 3.3 composta di commercialisti esperti in contabilità e valutazione d’impresa.

La quarta sezione, dedicata ai rapporti con la pubblica amministrazione, è organizzata in tre sottosezioni, tutte composte da avvocati esperti di diritto amministrativo: la 4.2 che copre l’area del contenzioso civilistico, contrattuale e precontrattuale della p.A. e vicende connesse; la 4.3 di esperti in diritto sanitario amministrativo, competenti a dirimere controversie relative ai rapporti di convenzionamento col SSN, forniture mediche, contenzioso ospedaliero, delle farmacie e dei laboratori diagnostici,; la 4.1, per la risoluzione di controversie in tutti gli altri rapporti devolvibili negli svariati settori di specializzazione del diritto amministrativo.

La quinta sezione, si occupa delle tradizionali aree del contenzioso civile: la sottosezione 5.1 è formata da avvocati esperti in obbligazioni e contratti; la 5.2 è composta da avvocati e notai esperti in diritto successorio; la 5.3 da avvocati esperti in diritto del lavoro e sindacale; la 5.4 da avvocati esperti nel diritto sportivo; la 5.5 da avvocati e professori esperti in responsabilità extracontrattuale, lesioni dei diritti della personalità e proprietà intellettuale; la 5.6 da avvocati esperti nel tradizionale settore dei diritti reali, locazioni e condominio.

La sesta sezione, formata da ingegneri, architetti, avvocati e storici dell’arte si occupa di beni artistici e culturali, mettendo a disposizione competenze particolarmente necessarie in una nazione che detiene gran parte del patrimonio archeologico, artistico, storico e culturale mondiale; la sottosezione 6.1 in particolare è competente nelle controversie che riguardano beni architettonici, il loro restauro e valorizzazione, ivi comprese le azioni di danno nell’esecuzione dei lavori; la sottosezione 6.2 è competente per la risoluzione delle controversie relative a proprietà e circolazione dei beni culturali, oltre alla stima dei beni artistici, religiosi e storici, che verrà supportata da un albo di Consulenti tecnici competenti nelle varie e distinte aree di competenza (reperti archeologici, pittura, scultura, beni d’interesse religioso, ecc..) ed epoche storiche.

La settima sezione, offre un servizio nuovo e specialistico di estimo agronomico e della proprietà rurale e turistica quale servizio di giustizia privata di ausilio all’imprenditoria rurale e turistica, dunque di particolare utilità nel territorio pugliese caratterizzato da una tradizionale economia rurale, in fase di crescente modernizzazione, e da un settore turistico ed agrituristico in fase di crescente espansione.

L’ultima sezione, la ottava, è formata da avvocati specializzati nel diritto e commercio internazionale; il Tribunale arbitrale costituisce un servizio professionale innovativo e di altissimo profilo a supporto dell’imprenditoria pugliese, sempre più inserita a pieno titolo nel commercio internazionale e globale.

 

 

Tribunale arbitrale specializzato di Bari

(Segretario generale)

avv. Attilio Spagnolo

 

 

 

1 CARMINE PUNZI, Le nuove frontiere dell’Arbitrato, in Riv.dir.proc., 2015, 1 e ss. esperienza degli Stati uniti in cui si assiste ad un fenomeno di << fuga dai Tribunali>><<dove arbitri e mediatori sono diventati i nuovi grandi protagonisti della giustizia Americana>>;E’ opinione dell’illustre processualista che l’arbitrato, storicamente fuori dalla giurisdizione intesa come esercizio di sovranità, è divenuto oggi fonte di produzione del diritto e della giustizia. In ragione della crisi della sovranità statale (in relazione a tutti quei fenomeni, incluso l’arbitrato, di distacco della sovranità dalle fonti di legittimazione dei giudici che svolgono la propria funzione al di fuori dell’organizzazione statale e della giurisdizione) la figura dell’arbitro oggi assuma una posizione di centralità nella produzione della giustizia <<in un panorama sempre più connotato da un diritto senza Stato”>>.

2 Secondo la Banca d'Italia "l'inefficienza della giustizia civile italiana può essere misurata in termini economici come pari all'1% del Pil"

3 secondo i dati del CNF a fronte di 17 modifiche al codice di procedura civile la durata media dei procedimenti di cognizione ordinaria in primo e secondo grado è aumentata di circa due anni: da 5,7 anni nel 2005 a 7,4 nel 2011 (nota Ufficiale CNF del 23.1.2014). I costi di accesso alla giustizia sono lievitai del 55,62% per il primo grado e del 119,15% in appello e del 182,77% in Cassazione.

4 Secondo il CNF la giacenza media dei procedimenti ordinari di cognizione di primo grado del 2013 (facendo dunque media con i procedimenti al GdP) è di circa 1.116 giorni per il primo grado ed a 1570 giorni per il giudizio di appello. Secondo i dati diffusi dal Gurdiasigilli Severino nel 2012 <<l'arretrato da smaltire che, al 30 giugno del 2011, è pari a quasi 9 milioni di processi (5,5 milioni per il civile e 3,4 milioni per il penale), sia con riferimento ai tempi medi di definizione che nel civile sono pari a sette anni e tre mesi (2.645 giorni) e nel penale a quattro anni e nove mesi (1.753 giorni)". Severino sottolinea che con oltre 2,8 milioni di nuove cause in ingresso in primo grado l'Italia è seconda soltanto alla Russia nella speciale classifica stilata nel rapporto internazionale Cepej. "Ebbene proprio questo fenomeno determina un ulteriore intasamento del sistema conseguente al numero progressivamente crescente di cause intraprese dai cittadini per ottenere un indennizzo conseguente alla ritardata giustizia>>

5 Art.1, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L.10 novembre 2014, n. 162

6 Banca D’Italia, Relazione sull’attività dell’arbitrato finanziario, 2012, p.1, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rel_abf/relazione_2012.pdf: << Nel suo terzo anno di funzionamento l’ABF ha affrontato un impegno importante sotto il profilo quantitativo: dal 2011 al 2012 i ricorsi presentati sono aumentati del 58%. Ogni mese,in media, quasi 500 clienti hanno sottoposto una nuova controversia all’Arbitro relativa alla relazione con una banca o un intermediario finanziario: una contestazione sulla correttezza del suo operato, un contrasto sorto sull’applicazione delle regole, una questione sui confini dei reciproci diritti e obblighi. Il forte incremento di ricorsi ha messo alla prova la macchina organizzativa dell’ABF e testato la bontà degli interventi messi a punto per accrescerne l’efficienza. Lo sforzo della Banca d’Italia per assicurare il buon funzionamento del sistema prosegue tuttora. Le decisioni assunte dall’ABF nel corso del 2012 sono state più di 4.000>>.